CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 3

Art. 2115

Contribuzioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2115

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