CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 2111
Servizio militare.
In vigore dal 19 apr 1942
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2111