CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 2

Art. 2107

Orario di lavoro.

In vigore dal 19 apr 1942
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2107

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