CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 2

Art. 2105

Obbligo di fedeltà.

In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2105

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