CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 2102
Partecipazione agli utili.
In vigore dal 19 apr 1942
Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2102