CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 2

Art. 2102

Partecipazione agli utili.

In vigore dal 19 apr 1942
Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
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