CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 2

Art. 2104

Diligenza del prestatore di lavoro.

In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2104

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