Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purchè rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all', quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
Note all'articolo
La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".
La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".
Il lavoratore deve svolgere le mansioni per cui è stato assunto, quelle superiori acquisite nel tempo o mansioni dello stesso livello e categoria legale. In caso di riorganizzazione aziendale o previsione dei contratti collettivi, può essere assegnato a mansioni di livello inferiore della stessa categoria, mantenendo inquadramento e retribuzione (tranne indennità specifiche) e con comunicazione scritta a pena di nullità. Inoltre, sono consentiti accordi individuali in sedi protette per modificare mansioni e retribuzione nell'interesse del lavoratore (come la salvaguardia del posto). Se assegnato a mansioni superiori non per sostituzione, ha diritto al trattamento superiore e l'assegnazione diventa definitiva dopo il tempo previsto dai contratti collettivi o dopo sei mesi continuativi. Il trasferimento ad altra sede è consentito solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina e tutela lo svolgimento della prestazione lavorativa, regolando i casi di variazione delle mansioni e di trasferimento del lavoratore per bilanciare le esigenze organizzative dell'azienda con la professionalità e i diritti del dipendente.
A chi si applica
Si applica ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro che gestiscono l'assegnazione delle mansioni, le variazioni contrattuali e i trasferimenti di sede.
Esempio pratico
Un'azienda riorganizza i propri uffici e assegna un dipendente a un ruolo di livello inferiore nella stessa categoria legale. Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto la variazione e garantire al lavoratore lo stesso livello di inquadramento e la retribuzione precedente, salvo compensi legati a particolari modalità passate. Se invece il lavoratore viene adibito a mansioni superiori in modo continuativo per oltre sei mesi non per sostituire un collega assente, acquisisce definitivamente il livello superiore.
Adempimenti e conseguenze
Nelle ipotesi di assegnazione a livello inferiore, la comunicazione deve avvenire per iscritto a pena di nullità; ogni patto contrario alle disposizioni dell'articolo è nullo, salvo le specifiche deroghe previste.
Cosa è cambiato
L'articolo 2103 del Codice Civile è stato modificato dall'atto 070U0300 (articolo 13, comma 1) e successivamente dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190 (con l'articolo 6, comma 1, e con le disposizioni correlate di coordinamento al primo comma dell'articolo).
Domande frequenti
Cosa succede se il datore di lavoro non rispetta l'obbligo formativo in caso di cambio mansioni?Il mancato adempimento dell'obbligo formativo non determina la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Quando l'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva?Diventa definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore e purché non sia avvenuta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
A quali condizioni è consentito trasferire un lavoratore ad un'altra unità produttiva?Il lavoratore può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra esclusivamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.