CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 1
Art. 2098
Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2098