CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. II

Art. 2095

Categorie dei prestatori di lavoro.

In vigore dal 1 giu 1985
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2095

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