CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 2095
Categorie dei prestatori di lavoro.
In vigore dal 1 giu 1985
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2095