CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. I

Art. 2092

Sanzioni previste da leggi speciali.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2092

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