CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. I

Art. 2088

Responsabilità dell'imprenditore.

In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.
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