CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 2088
Responsabilità dell'imprenditore.
In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2088