CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro.
In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2087