CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. I

Art. 2089

Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2089

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