CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 2085
Indirizzo della produzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2085