Art. 2085 · Indirizzo della produzione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. I

Art. 2085

2206 / 3261

Indirizzo della produzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2085