CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo ICapo III

Art. 2080

Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2080

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