CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo I›Capo III
Art. 2080
2201 / 3261Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2080