CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. I

Art. 2083

Piccoli imprenditori.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2083

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