CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 2082
Imprenditore.
In vigore dal 19 apr 1942
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2082