Art. 2082 · Imprenditore.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. I

Art. 2082

2203 / 3261

Imprenditore.

In vigore dal 19 apr 1942
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
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