Art. 2093
Imprese esercitate da enti pubblici.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2093
Imprese esercitate da enti pubblici.
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L'articolo chiarisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di questo libro agli enti pubblici. Se gli enti pubblici sono inquadrati nelle associazioni professionali, si applicano tutte le disposizioni previste. Se invece non sono inquadrati, tali norme si applicano esclusivamente con riferimento alle imprese da essi concretamente esercitate. Restano in ogni caso fatte salve diverse e specifiche disposizioni stabilite dalla legge.
La norma serve a stabilire in che misura e a quali condizioni le regole sulle imprese e sul lavoro si applicano agli enti pubblici che esercitano attività economiche.
Si applica agli enti pubblici, sia a quelli inquadrati nelle associazioni professionali sia a quelli non inquadrati che esercitano un'impresa.
Un ente pubblico non inquadrato in una associazione professionale decide di gestire direttamente un'attività d'impresa. Per quanto riguarda la gestione di tale impresa, l'ente dovrà rispettare le disposizioni di questo libro del codice civile, a meno che specifiche disposizioni di legge non prevedano regole differenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.