CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 1

Art. 2096

Assunzione in prova.

In vigore dal 1 gen 1981
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2096

In sintesi

L'assunzione in prova deve essere formalizzata per iscritto, salvo diverse disposizioni corporative. Durante tale periodo, entrambe le parti sono obbligate a consentire ed eseguire l'esperimento lavorativo concordato. Sia l'imprenditore sia il lavoratore possono recedere liberamente senza preavviso né indennità, a meno che non sia stato fissato un tempo minimo. Una volta superata la prova, l'assunzione diventa definitiva e il tempo trascorso viene conteggiato nell'anzianità di servizio.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il periodo di prova per consentire a datore e lavoratore di verificare reciprocamente la convenienza del rapporto di lavoro prima che diventi definitivo.

A chi si applica

Si applica agli imprenditori e ai prestatori di lavoro che stipulano un patto di prova.

Esempio pratico

Un'azienda assume un dipendente inserendo per iscritto nel contratto una prova di tre mesi. Durante questo tempo le parti svolgono e valutano l'attività lavorativa concordata; al termine dei tre mesi, in assenza di recesso, il lavoratore è assunto definitivamente con anzianità decorrente dal primo giorno di prova.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo dell'atto scritto per l'assunzione in prova; obbligo per l'imprenditore di consentire la prova e per il lavoratore di effettuarla; divieto di recesso prima della scadenza qualora sia fissato un termine minimo necessario.

Cosa è cambiato

La Corte Costituzionale (sentenza n. 189 del 1980) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 2096.

Domande frequenti

La prova deve essere necessariamente scritta?Sì, l'assunzione per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, salvo diversa disposizione delle norme corporative.
È possibile interrompere il rapporto durante la prova?Sì, ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso o di indennità. Tuttavia, se è concordato un tempo minimo necessario, non si può recedere prima di tale scadenza.
Cosa succede all'anzianità di servizio se la prova si conclude positivamente?L'assunzione diventa definitiva e il periodo di servizio svolto durante la prova viene conteggiato nell'anzianità complessiva del lavoratore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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