CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 2

Art. 2099

Retribuzione.

In vigore dal 19 apr 1942
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2099

In sintesi

La retribuzione del lavoratore può essere calcolata a tempo oppure a cottimo, seguendo le modalità e i termini d'uso del luogo di lavoro. Oltre alla paga ordinaria, il compenso può essere corrisposto, in tutto o in parte, tramite provvigioni, partecipazione agli utili o ai prodotti, oppure mediante prestazioni in natura. Se mancano norme di riferimento o un accordo diretto tra le parti, spetta al giudice stabilire l'importo dovuto, considerando se necessario il parere delle associazioni professionali.

Perché esiste questa norma

La norma definisce le forme e i criteri di determinazione del compenso spettante al lavoratore, garantendo che sia sempre quantificabile anche in assenza di accordo o di specifiche disposizioni.

A chi si applica

Si applica ai prestatori di lavoro e ai datori di lavoro tenuti a corrisponderne la retribuzione.

Esempio pratico

Un lavoratore viene assunto senza che sia stato pattuito chiaramente l'ammontare del compenso né siano presenti norme specifiche applicabili. In mancanza di un accordo tra le parti, il lavoratore si rivolge al giudice, il quale determina l'importo della retribuzione dovuta avvalendosi, se opportuno, del parere delle associazioni professionali.

Adempimenti e conseguenze

La retribuzione deve essere corrisposta nella misura determinata e con le modalità e nei termini in uso nel luogo di esecuzione del lavoro; in assenza di accordo o norme, deve essere determinata dal giudice.

Domande frequenti

In quali forme può essere stabilita o corrisposta la retribuzione?Può essere stabilita a tempo o a cottimo, e può essere corrisposta anche in tutto o in parte con provvigione, con prestazioni in natura o con partecipazione agli utili o ai prodotti.
Cosa succede se le parti non hanno concordato l'importo della retribuzione?In mancanza di accordo tra le parti o di apposite norme, la retribuzione viene determinata dal giudice, tenendo conto se necessario del parere delle associazioni professionali.
Quali criteri regolano le modalità e i termini di pagamento della retribuzione?La retribuzione deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui viene eseguita l'attività lavorativa, secondo la misura stabilita.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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