Art. 2099
Retribuzione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2099
Retribuzione.
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La retribuzione del lavoratore può essere calcolata a tempo oppure a cottimo, seguendo le modalità e i termini d'uso del luogo di lavoro. Oltre alla paga ordinaria, il compenso può essere corrisposto, in tutto o in parte, tramite provvigioni, partecipazione agli utili o ai prodotti, oppure mediante prestazioni in natura. Se mancano norme di riferimento o un accordo diretto tra le parti, spetta al giudice stabilire l'importo dovuto, considerando se necessario il parere delle associazioni professionali.
La norma definisce le forme e i criteri di determinazione del compenso spettante al lavoratore, garantendo che sia sempre quantificabile anche in assenza di accordo o di specifiche disposizioni.
Si applica ai prestatori di lavoro e ai datori di lavoro tenuti a corrisponderne la retribuzione.
Un lavoratore viene assunto senza che sia stato pattuito chiaramente l'ammontare del compenso né siano presenti norme specifiche applicabili. In mancanza di un accordo tra le parti, il lavoratore si rivolge al giudice, il quale determina l'importo della retribuzione dovuta avvalendosi, se opportuno, del parere delle associazioni professionali.
La retribuzione deve essere corrisposta nella misura determinata e con le modalità e nei termini in uso nel luogo di esecuzione del lavoro; in assenza di accordo o norme, deve essere determinata dal giudice.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.