CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 2099
2220 / 3261Retribuzione.
In vigore dal 19 apr 1942
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2099