Art. 2093 · Imprese esercitate da enti pubblici.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. I

Art. 2093

2214 / 3261

Imprese esercitate da enti pubblici.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2093