Art. 2087 · Tutela delle condizioni di lavoro.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. I

Art. 2087

2208 / 3261

Tutela delle condizioni di lavoro.

In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2087