Art. 2108
Lavoro straordinario e notturno.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2108
Lavoro straordinario e notturno.
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La disposizione stabilisce che le ore di lavoro svolte oltre il normale orario devono essere pagate con una retribuzione maggiorata rispetto a quella ordinaria. Allo stesso modo, il lavoro prestato durante la notte, se non rientra in regolari turni periodici, dà diritto a una maggiorazione rispetto a quello diurno. I limiti massimi, la durata consentita per lo straordinario e il notturno, nonché l'entità esatta dell'aumento retributivo, sono determinati dalla legge o dalle norme corporative.
La norma mira a tutelare il lavoratore garantendo un compenso economico superiore qualora la prestazione superi l'orario normale o venga svolta di notte al di fuori dei turni regolari.
Si applica ai prestatori di lavoro che svolgono ore straordinarie o lavoro notturno e ai relativi datori di lavoro tenuti a corrispondere la maggiorazione retributiva.
Un dipendente viene trattenuto al lavoro oltre il suo orario ordinario per completare un'attività urgente. Per quelle ore in più, il datore di lavoro deve riconoscergli una retribuzione aumentata rispetto alla paga base, secondo la misura stabilita dalla legge o dalle norme corporative.
Obbligo di compensare il prolungamento dell'orario normale e il lavoro notturno non a turni con un aumento della retribuzione, nel rispetto dei limiti e delle durate stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.