Art. 2108 · Lavoro straordinario e notturno.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 2

Art. 2108

2229 / 3261

Lavoro straordinario e notturno.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.
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