CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 3
Art. 2116
Prestazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Le prestazioni indicate nell' sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2116