CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 4

Art. 2121

Computo dell'indennità di mancato preavviso.

In vigore dal 1 giu 1982
L'indennità di cui all' deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2121

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