CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 4

Art. 2123

Forme di previdenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2123

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