CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 5
Art. 2126
Prestazione di fatto con violazione di legge.
In vigore dal 19 apr 1942
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2126