CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 5

Art. 2128

Lavoro a domicilio.

In vigore dal 19 apr 1942
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2128

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