CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 5
Art. 2128
2249 / 3261Lavoro a domicilio.
In vigore dal 19 apr 1942
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2128