CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 4
Art. 2121
2242 / 3261Computo dell'indennità di mancato preavviso.
In vigore dal 1 giu 1982
L'indennità di cui all' deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2121