CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 3
Art. 2114
Previdenza ed assistenza obbligatorie.
In vigore dal 19 apr 1942
Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2114