CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II
Art. 2242
2364 / 3261Vitto, alloggio e assistenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2242