Art. 2233 · Compenso.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo II

Art. 2233

2355 / 3261

Compenso.

In vigore dal 12 ago 2006
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2233