Art. 2261 · Controllo dei soci.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. II

Art. 2261

2431 / 3261

Controllo dei soci.

In vigore dal 19 apr 1942
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
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