CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2265
2435 / 3261Patto leonino.
In vigore dal 19 apr 1942
È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2265