Art. 2266 · Rappresentanza della società.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. III

Art. 2266

2436 / 3261

Rappresentanza della società.

In vigore dal 19 apr 1942
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'.
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