Art. 2268 · Escussione preventiva del patrimonio sociale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. III

Art. 2268

2438 / 3261

Escussione preventiva del patrimonio sociale.

In vigore dal 19 apr 1942
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2268