CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. V
Art. 2285
Recesso del socio.
In vigore dal 19 apr 1942
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2285