CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. V

Art. 2287

Procedimento di esclusione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2287

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