CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. IV
Art. 2283
2453 / 3261Ripartizione di beni in natura.
In vigore dal 19 apr 1942
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2283