CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2294
Incapace.
In vigore dal 19 apr 1942
La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2294