CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2294

Incapace.

In vigore dal 19 apr 1942
La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2294

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