Art. 2290 · Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. V

Art. 2290

2460 / 3261

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2290