Art. 2300
Modificazioni dell'atto costitutivo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2300
Modificazioni dell'atto costitutivo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Gli amministratori hanno l'obbligo di registrare ogni modifica dell'atto costitutivo o fatto societario rilevante presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni. Se la modifica è stata decisa con una delibera dei soci, occorre allegarne una copia autentica al momento del deposito. Finché l'iscrizione non viene effettuata, le modifiche non hanno effetto verso i terzi, a meno che non si dimostri che ne fossero già a conoscenza.
La norma serve a garantire la trasparenza e la certezza legale delle variazioni societarie verso i terzi attraverso la pubblicità nel registro delle imprese.
Si applica agli amministratori di società e ai soci che deliberano modifiche all'atto costitutivo.
I soci decidono in assemblea di modificare la sede legale indicata nell'atto costitutivo della società. Gli amministratori provvedono quindi a depositare la copia autentica del verbale al registro delle imprese entro trenta giorni. In questo modo il cambio di sede diventa ufficialmente valido e opponibile a fornitori e clienti esterni.
Obbligo per gli amministratori di richiedere l'iscrizione entro trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese e depositare copia autentica della deliberazione dei soci; come conseguenza, la mancata iscrizione rende le modifiche non opponibili ai terzi, salvo prova della loro conoscenza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.