CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2308
Scioglimento della società.
In vigore dal 1 set 2021
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall', per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
- Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2308