CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2310

Rappresentanza della società in liquidazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2310

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